Studio Commerciale CS
di Sementilli Antonello e Corazzini Silvia
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CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 il contribuente ha la possibilità di “regolarizzare” errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che il contribuente provveda, entro i termini previsti, a:

- rimuovere la violazione (ad esempio, versare il tributo o presentare la dichiarazione integrativa);
- versare la sanzione ridotta;
- versare gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione a giorni.

Per espressa previsione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 l’istituto è applicabile:
“sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza...”.

Le violazioni che possono essere sanate sono:

- l’omesso o insufficiente versamento delle imposte;
- le violazioni formali e sostanziali inerenti la compilazione della dichiarazione;
- l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione.

Si rammenta che la predetta violazione si configura anche nel caso di versamento tardivo.

Nel caso in cui non siano stati effettuati regolarmente i versamenti delle imposte risultanti, l’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 prevede una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto e non versato.
Per effetto dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 è però possibile beneficiare della riduzione di detta sanzione, in misura diversa a seconda del momento in cui si provvede a regolarizzare la violazione, così come di seguito schematizzato:
Momento di effettuazione del pagamento: sanzione applicabile
Entro 30 giorni (Breve): 2,5%
Superiore ai 30 giorni (Lungo): 3%

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento operoso vanno eseguiti utilizzando:

- il modello F23 per l’imposta di registro ed altri tributi indiretti,
- il modello F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, IVA, IRAP, ecc. nel quale va esposto:
l’importo dovuto e non versato;
gli interessi moratori secondo il tasso legale (1%) calcolati a giorni;
la sanzione ridotta in misura pari al 2,5% o pari a 3%, da applicare all’imposta dovuta (eventualmente maggiorata dello 0,40%).

TASSO LEGALE
Il tasso legale influisce altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.).
Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2008 si riferisca a violazioni commesse nel 2007, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (2,5% fino al 31.12.2007, 3% dall'1.1.2008, 1% dal 01.01.2010).




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